Recupero crediti: il vademecum del Garante Privacy
Quali dati personali si possono trattare nell’ambito dell’attività di recupero crediti? Quali sono le prassi ritenute illecite? Come vanno conservati i dati? Esiste un diritto alla riservatezza del debitore?
A queste e ad altre domande pratiche risponde il vademecum predisposto dal Garante Privacy: la guida sintetica illustra in modo semplice e immediato a quali principi si devono ispirare coloro che legittimamente svolgono attività di recupero del credito e le garanzie riconosciute al debitore.
Tecniche vietate
Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza.
Di particolare interesse, a questo proposito, è l’elencazione di alcune tecniche particolarmente invasive che sono state ritenute illegittime dal Garante quali, ad esempio:
- visite a domicilio o sul posto di lavoro;
- reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare;
- telefonate preregistrate poste senza intervento di un operatore;
- invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa;
- affissioni di avvisi di mora o altri solleciti di pagamento sulla porta dell’abitazione del debitore;
- utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione.
Il vademecum può essere scaricato in formato digitale dal sito web del Garante Privacy.